Ricorso contro basket NOE. La memoria dell’avvocatura dello Stato anticipa il regime delle AWP da ambiente remoto
Ricorso contro basket NOE. La memoria dell’avvocatura dello Stato anticipa il regime delle AWP da ambiente remoto
C’è attesa nel settore per conoscere i contenuti del Decreto Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (“ADM”) che disegnerà la politica industriale dei prossimi anni di questo complesso mercato e che potrebbe rivoluzionare le dinamiche di business.
Il Decreto in questione è quello previsto dal comma 943 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016 che avrà l’obiettivo di disciplinare il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi comma 6 lett. A) dell’art. 110 del TULPS (AWP). Ma non solo.
Come è noto, il comma 943 ha previsto che “A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario”.
Il decreto quindi avrà l’ulteriore compito di definire le modalita’ di tale riduzione “anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalita’, anche rateali, del relativo pagamento”.
Proprio questo passaggio della norma offre lo spazio a diversi scenari a seconda di come ADM intenderà da implementare il processo di rilascio dei nulla osta degli apparecchi che consentono il gioco da remoto garantendo al contempo la riduzione dei nulla osta.
Facciamo un esempio pratico per far comprendere gli interessi in gioco e le possibili opzioni sul campo:
Supponiamo che nel mercato siano presenti due soli operatori: alla data del 31 luglio 2015 il concessionario X vantava 90.000 awp collegati alla propria rete mentre Y solo 9.000. Supponiamo inoltre che, dopo l’istantanea scattata in quella data, il parco apparecchi si sia distribuito grazie alle dinamiche concorrenziali in modo tale che il 1° gennaio 2017 il concessionario X vanterà 60.000 awp collegate mentre Y 39.000.
Dal momento che ADM deve assicurare la riduzione del parco non inferiore al 30% la prima opzione che potremo definire “statica” suggerirebbe all’amministrazione di applicare la norma tenendo conto della c.d. istantanea scattata il 31 luglio 2015 riferendosi a ciascun concessionario e quindi rilasciando i nulla osta relativi ai nuovi apparecchi nella misura di 60.000 al concessionario X e 6.000 al concessionario Y.
La seconda opzione invece che potremo definire “dinamica” suggerirebbe invece all’amministrazione una lettura che porterebbe invece a rilasciare i nulla osta relativi ai nuovi apparecchi sulla base del numero di AWP collegate alla data di richiesta dei nuovi nulla osta e quindi, se la data coincidesse con il 1° gennaio 2017, per riprendere il nostro esempio il numero di nulla osta per il concessionario X sarebbero e quelli per il concessionario Y sarebbero 26.000.
Da questo esempio si comprende perfettamente che l’una o l’altra opzione sposteranno significativamente gli equilibri del mercato ed incideranno significativamente sulle dinamiche del settore o forse sulla stessa sopravvivenza di alcuni categorie di operatori.
Ebbene, nell’ambito del ricorso promosso davanti il Tar del Lazio da due gruppi di operatori gestori per l’annullamento, tra l’altro, delle circolari emesse da ADM sulle procedure straordinarie di sostituzione dei NOE, l’Avvocatura dello Stato che rappresentava in giudizio l’amministrazione ha dedicato una parte della memoria che non è certo passata inosservata all’attenzione degli operatori.
Il passaggio riguarda proprio l’interpretazione del comma 943 ed anticipa in sostanza quella che sarà grossomodo il contenuto del Decreto direttoriale di ADM sul rilascio dei NOE relativi agli apparecchi che consentono il gioco da remoto.
Merita quindi essere riportato testualmente lo stralcio delle memoria dell’Avvocatura dedicata a questo tema “In relazione al richiamo effettuato dai ricorrenti al comma 943 dell’art. 1, della Legge di Stabilità 2016 ai sensi del quale è prevista una riduzione proporzionale in misura non inferiore al 30% “del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario” va chiarito che l’Agenzia ritiene di interpretare la norma nel senso di riferire la predetta riduzione non alle singole quote di mercato detenute da ciascun concessionario, bensì al numero complessivo di apparecchi attivi alla data indicata, con ciò intendendo non pregiudicare il normale svolgimento delle dinamiche concorrenziali tra gli operatori della filiera. Pertanto, appaiono destituite di ogni fondamento le argomentazioni avanzate dai ricorrenti in relazione a una presunta attribuzione ai concessionari di quote del mercato futuro, senza la possibilità per i gestori di “ottenere una collocazione nel futuro assetto del mercato” avvalendosi delle ordinarie strategie imprenditoriali.
È interessante notare che l’Avvocatura aderisce proprio alla seconda delle due opzioni sopra richiamate perché per sua stessa ammissione ritenuta più rispettosa delle dinamiche concorrenziali tra gli operatori della filiera.
Si tratta di un primo, importante ed autorevole contributo sull’interpretazione del comma 943 e che anticipa con tutta probabilità il criterio che sarà scelto dall’amministrazione nel dara attuazione ad una norma i cui riflessi operativi avranno un impatto decisivo sul futuro del settore.
[articolo pubblicato su Jamma.it]