“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

Il governo ha presentato la bozza del c.d. “decreto dignità”, tra le previsioni più discusse in questi giorni quella che riguarda il divieto di pubblicità sul gioco in ogni sua forma. L’attuale normativa in tema di pubblicità sul gioco consente infatti di trasmettere messaggi pubblicitari attraverso reti televisive non generaliste (i.e.: pay tv, canali tematici in chiaro), via radio, nonchè in occasione di manifestazioni pubbliche e sportive.

La bozza in discussione prevede invece il divieto “di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e/o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet”.  Ma non solo, dal 1° gennaio 2019, il divieto si applicherà “anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità […] è vietata”.

Se la norma fosse approvata in questi termini sarebbe quindi immediatamente vietata la pubblicità sui giochi e le scommesse, mentre a partire dal 2019 sarebbe vietata anche la sponsorizzazione di eventi così come la sovrimpressione del nome o marchio di attività o prodotti legati al gioco.

Per fare due esempi concreti, con l’entrata in vigore del decreto non saranno proiettati gli spot TV dei bookmaker di scommesse legali, mentre dal 1° gennaio nessun club sportivo potrà far figurare loghi e marchi di bookmaker e negli stadi non sarà possibile esporre cartelli pubblicitari legati ad attività di gioco.

Le sanzioni amministrative previste a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, sarà commisurata nella misura del 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000 euro.

Si ritiene che le previsioni del decreto – se approvato nei termini ad oggi noti – potrebbero essere potenzialmente illegittime ed in violazione di principi costituzionali tra cui il diritto alla libertà di impresa e il principio del legittimo affidamento. Il decreto avrebbe infatti un effetto fortemente lesivo sugli investimenti effettuati degli operatori attuali concessionari ed in particolare della raccolta a distanza in quanto non avrebbero canali alternativi pubblicitari tramite i quali far conoscere alla clientela le proprie attività e i propri servizi. Ma non solo. Ad essere colpiti dal provvedimento sono anche gli operatori che hanno deciso di partecipare alla recente gara per l’assegnazione delle 120 licenze per il gioco on line bandita nel gennaio scorso che si troverebbero ancora prima dell’aggiudicazione della concessione a non poter pubblicizzare le loro attività ed i loro prodotti e quindi con un prezzo stabilito dal bando di gara ben più alto del suo valore dopo l’entrata in vigore del decreto. Il decreto potrebbe avere un effetto lesivo per i contratti di sponsorizzazione già sottoscritti che subirebbero così uno stop improvviso a causa del sopravvenuto divieto imposto da una norma primaria. Ulteriori effetti lesivi si concretizzeranno nella più che probabile riduzione degli introiti erariali e fiscali (si pensi al possibile ritiro della domanda di aggiudicazione da parte dei partecipanti alla gara per l’assegnazione delle licenze on line) oltre che eventuali contenziosi milionari per il riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e del MEF da parte degli attuali concessionari, nonchè dei partecipanti all’ultima gara, a causa della significativa alterazione del vincolo sinallagmatico e/o per la sopravvenuta onerosità delle concessioni.

 

In disparte ogni valutazione sull’efficacia della misura che avrebbe lo scopo dichiarato di contrastare il gioco tout courtsenza tuttavia limitare l’abuso che ne rappresenta il reale problema. Il CNR ha stimato che l’abuso del gioco on line da parte degli adolescenti italiani – pari al 3% – è del tutto in linea con quello degli altri paesi europei. Prendendo spunto da un altro settore come quello del tabacco – in cui da anni vige il divieto di pubblicità del prodotto – si stima che il numero di fumatori italiani sia rimasto sostanzialmente costante negli anni (22% della popolazione – fonte ISTAT) e ciò nonostante il fatto che il semplice uso (e non l’abuso come nel gioco, si badi bene) ha effetti nocivi sul consumatore, nonchè la massiccia diffusione di campagne di sensibilizzazione antifumo (immagini shock sui pacchetti di sigarette) promosse dalle autorità statali. Allo stesso modo, non deve essere tralasciato il fatto che il settore del gioco legale in Italia è stato sottoposto negli ultimi anni ad una legislazione proiettata, in modo spesso non coordinato tra Governo ed Enti Locali, a contrarre l’offerta (riduzione orario d’esercizio apparecchi, divieto di ubicazione di sale). Il tutto, senza che, a livello complessiovo, sia stata fatto una serio e ragionata riponderazione dell’offerta di gioco esistente, del peso del gioco illegale (che come è noto non ricorre ad investimenti pubblicitari), del numero effettivo (e non solo stimato) di giocatori affetti da disturbi legati al gioco, della tutela di chi ha investito nel settore e, non da ultimo, sulla stabilità delle entrate erariali.

Resta il fatto che il telespettatore italiano appassionato di calcio potrebbe trovarsi a breve nella surreale condizione di vedere le partite della massima serie italiana in cui non campeggeranno più i loghi di bookmaker sulle maglie dei giocatori o a bordocampo e poi, semplicemente cambiando canale, assistere ad una qualsiasi partita degli altri campionati europei tra due club sulle cui maglie è in bell’evidenza un sito di raccolta di scommesse sportive. Basti pensare che nella stagione 2017/1028 in Premier League quasi il 50% di club aveva come sponsor un bookmaker di scommesse on line.

CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

Nelle scorse ore è stata discussa la causa promossa da Stanleybet, che mette in questione la legittimità della gara indetta da ADM per la concessione del gioco del Lotto.

È arrivato il momento della discussione presso la Corte di Giustizia Europea della causa proposta da Stanleybet International Betting LTD e Stanleybet Malta LTD che contesta la regolarità della gara svolta in Italia per la concessione del gioco del Lotto sulla base di quanto prescritto dall’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015.

In particolare, secondo le società appellanti, è discriminatorio “indire la gara secondo il modello monoproviding esclusivo, che di fatto esclude dalla procedura selettiva le società medesime […]”. Le società ricorrenti “contestano radicalmente la scelta del modello monoproviding che, unitamente alle clausole immediatamente escludenti previste dalla lex specialis, rende impossibile presentare la domanda di partecipazione”. La disciplina posta dall’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti applicativi, contrasta inoltre “con il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, riconosciuti e garantiti dagli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del TFUE […]. Si deve peraltro aggiungere che la previsione di un modello monoproviding riserva “al concessionario del servizio del gioco del Lotto una condizione più favorevole rispetto a quella dei soggetti attivi in altri settori caratterizzati da un modello multiproviding […]”.

A detta di Stanleybet, inoltre, il c.d. monoproviding contrasterebbe con “i principi costituzionali della libertà di iniziativaeconomica, di cui all’art. 41 Cost., e di concorrenza, di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., perché la contesa per la concessione è stata sottratta al libero mercato, in modo da agevolare il concessionario uscente”. Viene inoltre rilevata una presunta irragionevolezza con riguardo alla base d’asta fissata dal bando (700 milioni).

La vicenda giudiziale è iniziata con il rigetto della richiesta di annullamento promossa da Stanleybet ad opera del TAR del Lazio (21.04.2016), che in tale occasione ha sostenuto una sostanziale diversità del gioco del lotto rispetto alle altre tipologie di giochi.

In particolare, il TAR ha rilevato che il gioco del lotto stesso si caratterizza sia per il soggetto che assume il  c.d. rischio d’impresa (segnatamente, lo Stato) che per le peculiari modalità di raccolta e gestione delle giocate/del gioco.  Secondo i giudici di primo grado tali differenze giustificano ampiamente la scelta legislativa del modello monoproviding per la gestione del servizio del gioco del Lotto.

Le società sopra menzionate hanno quindi deciso di proporre appello al Consiglio Di Stato, che a sua volta ha rinviato la questione alla CGE ponendo i seguenti quesiti:

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse”;

 

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto”;

 

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, cosi che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia”.

Nell’udienza in parola, dunque, le parti hanno specificato nel dettaglio le proprie posizioni. La sentenza, tuttavia, non è prevista prima della fine dell’anno.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, è online l’intera documentazione di gara.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, è online l’intera documentazione di gara.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, è online l’intera documentazione di gara.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici: come anticipato ieri, l’intera documentazione di gara – consistente nello schema di concessione, nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico – è disponibile da oggi sul sito dei Monopoli.

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, è online l’intera documentazione di gara.

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

In data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea al supplemento speciale il bando di gara per l’assegnazione di 120 concessioni per la raccolta del gioco a distanza.

Si attende la pubblicazione da parte di ADM dell’intera documentazione di gara consistente nello schema di concessione, nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico.

Allo stato, sulla base delle informazioni sintetiche contenute nel bando, si indicando di seguito i termini e le condizioni richiesti ai candidati ai fini della partecipazione alla gara.

Le tipologie di gioco oggetto della concessione sono le seguenti: scommesse, a quota fissa e totalizzatore, su eventi anche simulati, sportivi, inclusi quelli relative alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; concorsi pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, inclusi giochi di carte in modalità di torneo e in modalità diversa, nonché giochi di sorte a quota fissa; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo.

All’atto della comunicazione di superamento della verifica dei requisiti da parte di ADM, l’affidamento è subordinato al versamento  dell’importo una tantum di euro 200.000,00.

La concessione ha durata fino al 31.12.2022.

In sede di gara, ogni candidato deve allegare alla domanda di partecipazione che sarà a breve pubblicata sul sito di ADM, una garanzia provvisoria (numerario, titoli di Stato, fideiussione bancaria o assicurativa) di euro 100.000,00 valida per un periodo di un anno dalla presentazione della domanda rinnovabile qualora la stipula della concessione avvenga oltre tale termine.

ADM dovrà valutare il possesso dei requisiti e l’adempimento degli oneri/condizioni da parte dei candidati attraverso una commissione di selezione che sarà nominata con provvedimento ad hoc e che esaminerà le domande di partecipazione secondo l’ordine cronologico assegnato in sede di presentazione.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) di essere un operatore di gioco che esercita in Italia o in altro Stato dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) una concessione o una autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato da un’autorità competente dello Stato in cui ha sede il candidato inerente uno dei giochi presenti nel portafogli di ADM. In caso di operatori in settori diversi dal gioco o operanti nel settore del gioco extra SEE, è possibile partecipare dimostrando di aver registrato ricavi relativi al biennio precedente alla presentazione della domanda di euro 1,5 milioni purché in possesso tramite controllanti, controllate o collegate di una capacità tecnica infrastrutturale comprovata da una relazione di un soggetto indipendente e prestando una garanzia di euro 1,5 milioni di durata biennale.

2) di aver effettuato il pagamento del contributo di euro 500,00 all’ANAC indicando il codice CIG 73435644B8 e previa registrazione nel sistema AVC pass.

3) di aver conseguimento negli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda di ricavi come operatore di gioco relativamente a quelle oggetto del bando di gara o tra le altre facenti parte del portafogli giochi di ADM non inferiori a euro 1,5 milioni. In mancanza di tale requisito, è possibile produrre una relazione sottoscritta da soggetto indipendente che dimostri la capacità tecnico infrastrutturale per il tramite di società controllanti, collegate o controllate delle regole tecniche previste nel bando ai sensi della L. 88/2009 e previa presentazione di garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di durata biennale di euro 1,5 milioni.

4) l’assenza di posizioni debitorie pendenti nei confronti di ADM  relativamente alle concessioni precedentemente acquisite aventi ad oggetto l’esercizio di giochi.

5) la disponibilità di un sistema informatico dedicato all’esercizio di almeno una delle tipologie di gioco oggetto del bando aventi le caratteristiche precisate nelle regole tecniche del bando di gara o in alternativa il possesso della capacità tecnica infrastrutturale anche per il tramite di società controllanti, collegate o controllate comprovata da una relazione di un soggetto indipendente che abbiano conseguito una ammontare di ricavi non inferiore a euro 1,5 milioni negli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda. Le infrastrutture tecnologiche dedicate devono risiedere in uno Stato SEE.

Nelle condizioni di esecuzione della concessione è prevista la consegna della garanzia a copertura degli obblighi della concessione, da prestare nel termine e per l’importo previsti dalle Regole amministrative e dallo Schema di convenzione; costituita in forma di cauzione, in numerario o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o azienda autorizzata a titolo di pegno a favore di ADM, o attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche, istituti di credito o assicurazioni, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti, nella forma della garanzia autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché con previsione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il termine per la presentazione delle domande è il 19.03.2018 ore 15.00.

L’apertura delle buste avverrà il 19.04.2018 ore 12.00 presso la sede di ADM.

Non appena sarà resa nota l’intera documentazione di gara sarà possibile approfondire ulteriormente le condizioni e gli adempimenti previsti dal bando.

É prevedibile che nelle prossime ore ADM metterà a disposizione un link sul proprio sito istituzionale in cui ciascun candidato potrà consultare gli atti di gara, scaricare la domanda di partecipazione e prendere visione delle risposte ai quesiti pervenuti dagli interessati.

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Riduzione delle slot. La norma della discordia del Decreto del MEF su cui ADM dovrà fornire la propria interpretazione. Una possibile soluzione.

Condividiamo l’analisi del nostro Founding Partner, Avv. Luca Giacobbe, recentemente pubblicata su Jamma.it.

 

(Jamma) – ADM ha comunicato nei giorni scorsi ai concessionari il numero di NOE relativi agli apparecchi con vincita in denaro AWP di cui risultavano intestatari al 31.12.2016 e si è impegnata a fornire con successiva comunicazione entro i primi di ottobre il numero di NOE (e quindi di apparecchi) che ciascun concessionario dovrà ridurre entro il 31 dicembre 2017.

Fin qui nulla di nuovo, in quanto si tratta di applicare quanto stabilito dall’art. 6bis della Legge 21.06.2017 n. 96 – approvata dal parlamento ed avente ad oggetto la conversione del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50 (“Disposizioni in materia finanziaria, iniziative  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) più comunemente nota come la ‘Manovrina’ e dal successivo Decreto del Ministero dell’Economia del 25.07.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1.09.2017 (tenete bene a mente le date perché sono gli elementi essenziali per comprendere questa complessa vicenda).

La difficile scelta interpretativa affidata ai Monopoli

Tuttavia ADM nella sua prossima comunicazione non si limiterà solo a fornire il dato numerico dei NOE da ridurre entro il 31.12.2017 e il 30.04.2018 ma si troverà davanti ad una scelta interpretativa difficile a fronte di una norma contenuta nel Decreto del MEF non allineata con la norma primaria.

Come è noto la c.d. Manovrina approvata prima con D.L. 50/2017 a fine aprile, poi convertito nella L. 96/2017 a giugno 2017, ha anticipato i termini per la riduzione del numero di NOE già annunciata nella Legge di Stabilità 2016, ponendo un obiettivo preciso di riduzione dei relativi apparecchi che non potranno essere superiori a 345.000 unità alla data del 31.12.2017 e a 265.000 unità al 30.04.2018.

Il Decreto del MEF nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto indicare (solo) le modalità con cui attuare la riduzione dei NOE. Tuttavia, il Decreto del MEF, all’art. 2 comma 1, oltre a stabilire i criteri, ha di fatto fissato al 1° settembre il c.d. dies a quo a partire dal quale i concessionari devono realizzare la riduzione dei NOE entro le due scadenze sopra indicate.

L’art. 2 comma 1 del Decreto MEF dispone infatti che ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede: “a) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016; b) entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016”.

Il testo letterale della norma è molto chiaro: la riduzione dei NOE vale se attuata a partire dal 1° settembre. Quindi una riduzione realizzata dai concessionari per qualsiasi ragione (riduzione programmata, perdita di clienti ecc.) prima di tale data non va considerata come tale ai sensi di legge.

Le ripercussioni che potrà avere lo spostamento dell’obbligo di ridurre il parco apparecchi a partire dal 1° settembre non sono affatto trascurabili sui 10 attuali concessionari nel cui novero vi saranno alcuni che beneficeranno di questa modalità (in estrema sintesi coloro i quali nel periodo compreso tra il 1.01.2017 e il 31.12.2017 hanno incrementato i NOE) e altri che ne saranno conseguentemente danneggiati (coloro che invece ne hanno persi).

Ed infatti, riprendendo l’esempio pratico fatto nel precedente articolo – uscito all’indomani della pubblicazione del Decreto MEF – si comprenderà facilmente la situazione del concessionario che ha subito una contrazione di NOE per dinamiche puramente commerciali. È di immediata evidenza che il concessionario ricava un vantaggio se ADM propende per il criterio del confronto statico del numero dei NOE al 31.12.2016 e quelli rispettivamente al 31.12.2017 e al 30.04.2018 perché il mercato ha già operato la riduzione per suo conto e dovrà solo sopportare una riduzione di 500 unità anziché di 1500.

Le contrapposte posizioni dei concessionari

Coloro i quali sono favorevoli a questa interpretazione ‘statica’ sostengono che solo con il taglio lineare percentuale dei NOE del 31.12.2016 si realizzerà l’obiettivo di riduzione dei NOE disposto dalla Manovrina in quanto seguendo eventuali diverse interpretazioni non si potrà garantire il taglio del 15% e del 34,9% dei NOE. L’obiezione a mio avviso non coglie nel segno per due motivi.

Il primo perché a partire dal 1° gennaio 2017 i NOE sono contingentati per legge ed è stato possibile per ADM emettere nuovi NOE solo a condizione di sostituirne altrettanti. Quindi il numero massimo di NOE è stato già raggiunto il 31.12.2016 e l’istantanea del parco scattata a quella data fotografa il tetto massimo di NOE mai più incrementabile.

Il secondo perché il Decreto del MEF contempla espressamente l’ipotesi in cui il numero di NOE dopo il 30.04.2018 sia inferiore a quello massimo di legge di 265.000 unità. In questo caso, il decreto prevede che i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo.

Si aggiunga inoltre che la programmata riduzione dei NOE è stata anticipata per legge con l’entrata in vigore della Manovrina approvata con decreto legge il 24 aprile 2017 per essere definitivamente convertita in in legge il 21 giugno 2017 quindi sarebbe difficile sostenere che un concessionario abbia operato una programmata e cosciente riduzione dei NOE prima di tali date.

Di segno diametralmente opposto sono le doglianze dei concessionari che invece hanno incrementato il numero di NOE dopo il 31.12.2016. Se non valesse il criterio dettato dal Decreto MEF e quindi della riduzione dei NOE a far data dal 1° settembre, si troverebbero nella scomoda situazione di aver sostenuto investimenti per accrescere il numero di NOE dietro il legittimo affidamento di ricavarvi un profitto quantomeno fino al 31.12.2018, salvo poi subire gli effetti dell’entrata in vigore della Manovrina che ha anticipato di un anno la riduzione dei NOE abbattendo quindi il ritorno dell’investimento di dodici mesi.

Il tema del legittimo affidamento e della tutela degli investimenti ha una sua meritevolezza perché il legislatore e l’ente regolatore hanno introdotto dei meccanismi di sostituzione dei NOE nell’anno 2017 che hanno consentito ai concessionari di accrescere del tutto legittimamente il numero di NOE rispetto al 2016 attraverso il meccanismo del basket (sul punto, si veda qui articolo del maggio 2016).

Una possibile soluzione

A parere dello scrivente non sarà facile per ADM trovare una soluzione interpretativa che contemperi tutti gli interessi dei concessionari, perché se da una parte il Decreto del MEF potrebbe essere ritenuto viziato da un eccesso di delega nella individuazione delle modalità di riduzione dei NOE rispetto a quanto stabilito dalla norma primaria, dall’altra la Manovrina ha introdotto nel nostro ordinamento norme potenzialmente lesive dei diritti quesiti dei concessionari che hanno effettuato investimenti in un quadro regolatorio che prevedeva la rottamazione delle AWP secondo i termini disposti dalla Legge di Stabilità 2016.

Una scelta salomonica potrebbe essere quella di modificare il Decreto del MEF nella lettera a) del comma 1 dell’art.2 e di individuare nel 24 aprile 2017 la data a partire dalla quale i concessionari devono procedere alla riduzione dei NOE che coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore della legge di conversione della Manovrina. Questa è in effetti la data in cui la norma che ha anticipato la riduzione dei NOE è entrata nel nostro ordinamento ed a partire dalla quale tutti i concessionari erano in grado di effettuare consapevolmente le proprie scelte di business sia nei termini di una riduzione programmata dei NOE o sia nei termini un investimento per l’incremento dei NOE ma a breve durata.

Avv. Luca Giacobbe

Founding Partner – LG Law Gaming Specialist

Procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, è online l’intera documentazione di gara.

Giochi online, prime anticipazioni sulla pubblicazione del bando

Giochi online, prime anticipazioni sulla pubblicazione del bando

Dopo il parere negativo del Consiglio di Stato, che nello scorso dicembre aveva manifestato le proprie perplessità in merito alla formulazione dello schema di bando di gara, sembra essere in dirittura d’arrivo la pubblicazione della ‘documentazione di gara per la procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici’, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Stando infatti a quanto riportato da alcune agenzie (i.e.: agimeg.it e agipronews.it), la pubblicazione dell’atteso bando di gara potrebbe ‘vedere la luce’ tra il prossimo 18 e 25 settembre. La gara avrà ad oggetto l’assegnazione di 120 concessioniper la commercializzazione del gioco a distanza, con scadenza al 31 dicembre 2022 e base d’asta fissata a 200.000 europer ogni concessione.

Tale concessione permetterà all’assegnatario di commercializzare da remoto ogni tipo di gioco pubblico autorizzato (i.e.: ‘scommesse sportive e ippiche, concorsi a pronostici sportivi e ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, inclusi igiochi di carte in modalità di torneo, bingo‘), attraverso un dominio .it.

Come accennato, la riformulazione dello schema di gara si è resa necessaria in seguito alle valutazioni svolte in sede consultiva dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto non conforme alla natura ‘competitiva’ della procedura di gara le regole previste per la verifica dei requisiti e l’assegnazione della concessione.

Pertanto, stando alle anticipazioni trapelate dai media, risolto tale impasse, la versione definitiva del bando sarà pronta per la pubblicazione.