“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

“Effetto Domodossola” sul distanziometro emiliano-romagnolo? ll Comune di Fidenza differisce la chiusura delle sale da gioco.

 

Al via oggi le prime camere di consiglio fissate per la discussione dei numerosi ricorsi presentati dagli operatori – tra i quali anche un ricorso patrocinato dal nostro studio insieme all’Avv. Matilde Tariciotti -, nel frattempo, il Comune di Fidenza ha ritenuto opportuno differire la chiusura delle sale da gioco presenti nella propria mappatura territoriale fino alla definizione nel merito dei ricorsi presentati avverso la delibera regionale n. 831 del 12 giugno 2017.

 

Con nota inviata venerdì scorso, 15 giugno, a tutti gli esercenti interessati, il Comune di Fidenza, ha infatti differito il termine – originariamente previsto al prossimo 29 giugno – per la chiusura degli esercizi di gioco ubicati a meno di 500 metri dai luoghi definiti come ‘sensibili’ dalla normativa regionale e precipuamente individuati dalla mappatura comunale.

 

Al via oggi la discussione delle prime camere di consiglio innanzi al TAR Emilia Romagna

A partire da oggi, prenderà infatti il via, innanzi al TAR Emilia Romagna, sede di Bologna, la discussione delle prime istanze cautelari relative ai ricorsi presentati da numerosi operatori (concessionari, gestori ed esercenti) avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 14 dicembre 2017, con la quale il Comune di Fidenza aveva approvato la mappatura dei luoghi sensibili in ottemperanza alla normativa regionale.

 

La normativa regionale emiliano-romagnola in tema distanze minime

Più nel dettaglio, l’art. 6 comma 2bis della legge regionale n. 5/2013 (come modificato dall’art 48 della legge regionale n. 18/2016) aveva previsto il divieto di esercitare l’attività di sale da gioco, sale scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in locali ubicati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili indicati dalla medesima norma (i.e.: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori). Successivamente, con delibera n. 831 del 12 giugno 2017, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna aveva precisato che la nuova normativa avrebbe trovato applicazione anche per quegli esercizi già esistenti ed autorizzati prima dell’entrata in vigore della medesima legge regionale.

 

La nota del Comune di Fidenza che ha differito la chiusura degli esercizi interessati

Con la nota in commento la Giunta Comunale di Fidenza, ha tuttavia ritenuto che “l’applicabilità della disciplina regionale alle attività esistenti, ad oggi sottoposta al vaglio del giudice amministrativo a seguito dell’impugnativa proposta avverso la deliberazione GRER n. 831 del 12 giugno 2017, abbia assunto connotati di criticità ed estrema delicatezza” ed ha quindi disposto  con deliberazione n. 131 del 13 giugno 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, “di differire il termine di cessazione delle attività esistenti alla data di entrata in vigore dell’art. 6 comma 2 bis L. R. 5/2013 (introdotto dall’art 48 L. R. n. 18/2016), fino all’emanazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna sul giudizio avente ad oggetto diretto o quale atto presupposto, la deliberazione di Giunta Regionale n. 831 del 12 giugno 2017”.

 

La recente ordinanza del Consiglio di Stato sul caso Domodossola

Dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato dello scorso 13 giugno sul ‘caso Domodossola’ – con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno disposto la verificazione dell’applicazione dei limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale piemontese al fine di “determinare che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale degli apparecchi da gioco […] e comunque di riferire la percentuale del territorio nella quale tale preclusione verrebbe ad operare” sul  territorio del comune ossolano – per la prima volta un’amministrazione comunale ha sospeso in via unilaterale l’esecutività del distanziometro previsto dalla normativa regionale in tema di contrasto alla ludopatia.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Distanziometro Regione Piemonte: il Consiglio di Stato dispone la verificazione nel Comune di Domodossola.

Accogliendo i rilievi proposti dalla nostra collega Avv. Matilde Tariciotti, i giudici di Palazzo Spada dubitano della legittimità del distanziometro previsto dalla legge regionale piemontese, disponendo quindi una verificazione a cura del Direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate – sezione territorio di Torino al fine di “determinare che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale degli apparecchi da gioco […] e comunque di riferire la percentuale del territorio nella quale tale preclusione verrebbe ad operare” sul  territorio del Comune di Domodossola (testo integrale dell’ordinanza disponibile qui: CdS_ord._n.03624_2018).

CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

Nelle scorse ore è stata discussa la causa promossa da Stanleybet, che mette in questione la legittimità della gara indetta da ADM per la concessione del gioco del Lotto.

È arrivato il momento della discussione presso la Corte di Giustizia Europea della causa proposta da Stanleybet International Betting LTD e Stanleybet Malta LTD che contesta la regolarità della gara svolta in Italia per la concessione del gioco del Lotto sulla base di quanto prescritto dall’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015.

In particolare, secondo le società appellanti, è discriminatorio “indire la gara secondo il modello monoproviding esclusivo, che di fatto esclude dalla procedura selettiva le società medesime […]”. Le società ricorrenti “contestano radicalmente la scelta del modello monoproviding che, unitamente alle clausole immediatamente escludenti previste dalla lex specialis, rende impossibile presentare la domanda di partecipazione”. La disciplina posta dall’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti applicativi, contrasta inoltre “con il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, riconosciuti e garantiti dagli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del TFUE […]. Si deve peraltro aggiungere che la previsione di un modello monoproviding riserva “al concessionario del servizio del gioco del Lotto una condizione più favorevole rispetto a quella dei soggetti attivi in altri settori caratterizzati da un modello multiproviding […]”.

A detta di Stanleybet, inoltre, il c.d. monoproviding contrasterebbe con “i principi costituzionali della libertà di iniziativaeconomica, di cui all’art. 41 Cost., e di concorrenza, di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., perché la contesa per la concessione è stata sottratta al libero mercato, in modo da agevolare il concessionario uscente”. Viene inoltre rilevata una presunta irragionevolezza con riguardo alla base d’asta fissata dal bando (700 milioni).

La vicenda giudiziale è iniziata con il rigetto della richiesta di annullamento promossa da Stanleybet ad opera del TAR del Lazio (21.04.2016), che in tale occasione ha sostenuto una sostanziale diversità del gioco del lotto rispetto alle altre tipologie di giochi.

In particolare, il TAR ha rilevato che il gioco del lotto stesso si caratterizza sia per il soggetto che assume il  c.d. rischio d’impresa (segnatamente, lo Stato) che per le peculiari modalità di raccolta e gestione delle giocate/del gioco.  Secondo i giudici di primo grado tali differenze giustificano ampiamente la scelta legislativa del modello monoproviding per la gestione del servizio del gioco del Lotto.

Le società sopra menzionate hanno quindi deciso di proporre appello al Consiglio Di Stato, che a sua volta ha rinviato la questione alla CGE ponendo i seguenti quesiti:

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse”;

 

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto”;

 

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, cosi che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia”.

Nell’udienza in parola, dunque, le parti hanno specificato nel dettaglio le proprie posizioni. La sentenza, tuttavia, non è prevista prima della fine dell’anno.