“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

“Decreto Dignità”: divieto di pubblicità sul gioco e principali criticità per gli operatori

Il governo ha presentato la bozza del c.d. “decreto dignità”, tra le previsioni più discusse in questi giorni quella che riguarda il divieto di pubblicità sul gioco in ogni sua forma. L’attuale normativa in tema di pubblicità sul gioco consente infatti di trasmettere messaggi pubblicitari attraverso reti televisive non generaliste (i.e.: pay tv, canali tematici in chiaro), via radio, nonchè in occasione di manifestazioni pubbliche e sportive.

La bozza in discussione prevede invece il divieto “di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e/o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet”.  Ma non solo, dal 1° gennaio 2019, il divieto si applicherà “anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità […] è vietata”.

Se la norma fosse approvata in questi termini sarebbe quindi immediatamente vietata la pubblicità sui giochi e le scommesse, mentre a partire dal 2019 sarebbe vietata anche la sponsorizzazione di eventi così come la sovrimpressione del nome o marchio di attività o prodotti legati al gioco.

Per fare due esempi concreti, con l’entrata in vigore del decreto non saranno proiettati gli spot TV dei bookmaker di scommesse legali, mentre dal 1° gennaio nessun club sportivo potrà far figurare loghi e marchi di bookmaker e negli stadi non sarà possibile esporre cartelli pubblicitari legati ad attività di gioco.

Le sanzioni amministrative previste a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, sarà commisurata nella misura del 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000 euro.

Si ritiene che le previsioni del decreto – se approvato nei termini ad oggi noti – potrebbero essere potenzialmente illegittime ed in violazione di principi costituzionali tra cui il diritto alla libertà di impresa e il principio del legittimo affidamento. Il decreto avrebbe infatti un effetto fortemente lesivo sugli investimenti effettuati degli operatori attuali concessionari ed in particolare della raccolta a distanza in quanto non avrebbero canali alternativi pubblicitari tramite i quali far conoscere alla clientela le proprie attività e i propri servizi. Ma non solo. Ad essere colpiti dal provvedimento sono anche gli operatori che hanno deciso di partecipare alla recente gara per l’assegnazione delle 120 licenze per il gioco on line bandita nel gennaio scorso che si troverebbero ancora prima dell’aggiudicazione della concessione a non poter pubblicizzare le loro attività ed i loro prodotti e quindi con un prezzo stabilito dal bando di gara ben più alto del suo valore dopo l’entrata in vigore del decreto. Il decreto potrebbe avere un effetto lesivo per i contratti di sponsorizzazione già sottoscritti che subirebbero così uno stop improvviso a causa del sopravvenuto divieto imposto da una norma primaria. Ulteriori effetti lesivi si concretizzeranno nella più che probabile riduzione degli introiti erariali e fiscali (si pensi al possibile ritiro della domanda di aggiudicazione da parte dei partecipanti alla gara per l’assegnazione delle licenze on line) oltre che eventuali contenziosi milionari per il riconoscimento del risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli e del MEF da parte degli attuali concessionari, nonchè dei partecipanti all’ultima gara, a causa della significativa alterazione del vincolo sinallagmatico e/o per la sopravvenuta onerosità delle concessioni.

 

In disparte ogni valutazione sull’efficacia della misura che avrebbe lo scopo dichiarato di contrastare il gioco tout courtsenza tuttavia limitare l’abuso che ne rappresenta il reale problema. Il CNR ha stimato che l’abuso del gioco on line da parte degli adolescenti italiani – pari al 3% – è del tutto in linea con quello degli altri paesi europei. Prendendo spunto da un altro settore come quello del tabacco – in cui da anni vige il divieto di pubblicità del prodotto – si stima che il numero di fumatori italiani sia rimasto sostanzialmente costante negli anni (22% della popolazione – fonte ISTAT) e ciò nonostante il fatto che il semplice uso (e non l’abuso come nel gioco, si badi bene) ha effetti nocivi sul consumatore, nonchè la massiccia diffusione di campagne di sensibilizzazione antifumo (immagini shock sui pacchetti di sigarette) promosse dalle autorità statali. Allo stesso modo, non deve essere tralasciato il fatto che il settore del gioco legale in Italia è stato sottoposto negli ultimi anni ad una legislazione proiettata, in modo spesso non coordinato tra Governo ed Enti Locali, a contrarre l’offerta (riduzione orario d’esercizio apparecchi, divieto di ubicazione di sale). Il tutto, senza che, a livello complessiovo, sia stata fatto una serio e ragionata riponderazione dell’offerta di gioco esistente, del peso del gioco illegale (che come è noto non ricorre ad investimenti pubblicitari), del numero effettivo (e non solo stimato) di giocatori affetti da disturbi legati al gioco, della tutela di chi ha investito nel settore e, non da ultimo, sulla stabilità delle entrate erariali.

Resta il fatto che il telespettatore italiano appassionato di calcio potrebbe trovarsi a breve nella surreale condizione di vedere le partite della massima serie italiana in cui non campeggeranno più i loghi di bookmaker sulle maglie dei giocatori o a bordocampo e poi, semplicemente cambiando canale, assistere ad una qualsiasi partita degli altri campionati europei tra due club sulle cui maglie è in bell’evidenza un sito di raccolta di scommesse sportive. Basti pensare che nella stagione 2017/1028 in Premier League quasi il 50% di club aveva come sponsor un bookmaker di scommesse on line.

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

Pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici.

In data odierna è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea al supplemento speciale il bando di gara per l’assegnazione di 120 concessioni per la raccolta del gioco a distanza.

Si attende la pubblicazione da parte di ADM dell’intera documentazione di gara consistente nello schema di concessione, nel capitolato d’oneri e nel capitolato tecnico.

Allo stato, sulla base delle informazioni sintetiche contenute nel bando, si indicando di seguito i termini e le condizioni richiesti ai candidati ai fini della partecipazione alla gara.

Le tipologie di gioco oggetto della concessione sono le seguenti: scommesse, a quota fissa e totalizzatore, su eventi anche simulati, sportivi, inclusi quelli relative alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; concorsi pronostici sportivi e ippici; giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, inclusi giochi di carte in modalità di torneo e in modalità diversa, nonché giochi di sorte a quota fissa; scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; bingo.

All’atto della comunicazione di superamento della verifica dei requisiti da parte di ADM, l’affidamento è subordinato al versamento  dell’importo una tantum di euro 200.000,00.

La concessione ha durata fino al 31.12.2022.

In sede di gara, ogni candidato deve allegare alla domanda di partecipazione che sarà a breve pubblicata sul sito di ADM, una garanzia provvisoria (numerario, titoli di Stato, fideiussione bancaria o assicurativa) di euro 100.000,00 valida per un periodo di un anno dalla presentazione della domanda rinnovabile qualora la stipula della concessione avvenga oltre tale termine.

ADM dovrà valutare il possesso dei requisiti e l’adempimento degli oneri/condizioni da parte dei candidati attraverso una commissione di selezione che sarà nominata con provvedimento ad hoc e che esaminerà le domande di partecipazione secondo l’ordine cronologico assegnato in sede di presentazione.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) di essere un operatore di gioco che esercita in Italia o in altro Stato dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) una concessione o una autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciato da un’autorità competente dello Stato in cui ha sede il candidato inerente uno dei giochi presenti nel portafogli di ADM. In caso di operatori in settori diversi dal gioco o operanti nel settore del gioco extra SEE, è possibile partecipare dimostrando di aver registrato ricavi relativi al biennio precedente alla presentazione della domanda di euro 1,5 milioni purché in possesso tramite controllanti, controllate o collegate di una capacità tecnica infrastrutturale comprovata da una relazione di un soggetto indipendente e prestando una garanzia di euro 1,5 milioni di durata biennale.

2) di aver effettuato il pagamento del contributo di euro 500,00 all’ANAC indicando il codice CIG 73435644B8 e previa registrazione nel sistema AVC pass.

3) di aver conseguimento negli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda di ricavi come operatore di gioco relativamente a quelle oggetto del bando di gara o tra le altre facenti parte del portafogli giochi di ADM non inferiori a euro 1,5 milioni. In mancanza di tale requisito, è possibile produrre una relazione sottoscritta da soggetto indipendente che dimostri la capacità tecnico infrastrutturale per il tramite di società controllanti, collegate o controllate delle regole tecniche previste nel bando ai sensi della L. 88/2009 e previa presentazione di garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di durata biennale di euro 1,5 milioni.

4) l’assenza di posizioni debitorie pendenti nei confronti di ADM  relativamente alle concessioni precedentemente acquisite aventi ad oggetto l’esercizio di giochi.

5) la disponibilità di un sistema informatico dedicato all’esercizio di almeno una delle tipologie di gioco oggetto del bando aventi le caratteristiche precisate nelle regole tecniche del bando di gara o in alternativa il possesso della capacità tecnica infrastrutturale anche per il tramite di società controllanti, collegate o controllate comprovata da una relazione di un soggetto indipendente che abbiano conseguito una ammontare di ricavi non inferiore a euro 1,5 milioni negli ultimi due esercizi chiusi prima della presentazione della domanda. Le infrastrutture tecnologiche dedicate devono risiedere in uno Stato SEE.

Nelle condizioni di esecuzione della concessione è prevista la consegna della garanzia a copertura degli obblighi della concessione, da prestare nel termine e per l’importo previsti dalle Regole amministrative e dallo Schema di convenzione; costituita in forma di cauzione, in numerario o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o azienda autorizzata a titolo di pegno a favore di ADM, o attraverso fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche, istituti di credito o assicurazioni, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi vigenti, nella forma della garanzia autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché con previsione dell’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il termine per la presentazione delle domande è il 19.03.2018 ore 15.00.

L’apertura delle buste avverrà il 19.04.2018 ore 12.00 presso la sede di ADM.

Non appena sarà resa nota l’intera documentazione di gara sarà possibile approfondire ulteriormente le condizioni e gli adempimenti previsti dal bando.

É prevedibile che nelle prossime ore ADM metterà a disposizione un link sul proprio sito istituzionale in cui ciascun candidato potrà consultare gli atti di gara, scaricare la domanda di partecipazione e prendere visione delle risposte ai quesiti pervenuti dagli interessati.

Nuovo decreto antiriciclaggio: prime indicazioni operative da ADM-AAMS

Nuovo decreto antiriciclaggio: prime indicazioni operative da ADM-AAMS

Nuovo decreto antiriciclaggio: prime indicazioni operative da ADM-AAMS

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime indicazioni agli operatori del settore giochi sul nuovo decreto antiriciclaggio. L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 90/2017 ha sostituito il Titolo IV del Decreto Legislativo n. 231/2007, dettando alcune specifiche disposizioni per i prestatori dei servizi di gioco, mentre l’articolo 5, sostituendo l’articolo 64, ha introdotto un nuovo impianto sanzionatorio.

L’intervento dell’Autorità di Piazza Mastai si è reso necessario per chiarire i non pochi problemi interpretativi posti dagli operatori del settore giochi.

 

Il ruolo di governance dei Monopoli

In primo luogo, una importante novità è costituta dal ‘ruolo di governance’ attribuito all’Agenzia, la quale, pur non assumendo il ruolo di vigilanza (che permane in capo a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, come confermato dall’art. 1, co. 2 lett. c) del decreto), “riveste un importante ruolo di indirizzo e coordinamento” che prevede:

  • “ l’elaborazione di standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

  • l’emanazione, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, di linee guida ad ausilio dei concessionari, in ordine alle procedure e ai sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

  • la verifica dell’osservanza, da parte dei concessionari, degli adempimenti previsti;

  • l’adozione di ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza;

  • l’adozione di protocolli d’intesa con il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, per assicurare lo scambio di informazioni, necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco;

  • il riscontro dell’autenticità dei dati, contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco, anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al Titolo V bis del D. Lgs. 141/2010, come integrato dal D.Lgs. 64/2011”.

L’ambito applicativo

In secondo luogo, i Monopoli chiariscono l’ambito applicativo della nuova disciplina che comprende:

  • gioco online;

  • apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.;

  • bingo;

  • tutte le tipologie di scommesse, ivi incluse quelle su eventi simulati, con esclusione di quelle rientranti nella citata tipologia di concorsi pronostici.

Restano, pertanto, esclusi:

  • lotterie nazionali, sia ad estrazione istantanea che differita;

  • giochi numerici a totalizzatore;

  • giochi numerici a quota fissa;

  • concorsi pronostici su base sportiva ed ippica (Totocalcio, Il 9, Totogol, tutte le tipologie di Big, V7)”;

Entrata in vigore

Quanto alla data di entrata in vigore, ADM-AAMS ha precisato che le disposizioni del decreto sono in vigore dal 4 luglio scorso, con la sola eccezione dell’articolo 9, comma 4, che prevede l’ulteriore termine di 12 mesi (i.e.: 4 luglio 2018) per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV.

Nuovi obblighi immediatamente applicabili per gli operatori VLT

Risultano, pertanto, immediatamente applicabili tutte le disposizioni che obbligano concessionari, distributori ed esercenti della filiera VLT a:

(i) verificare l’identità dei clienti;

(ii) conservare i dati di ogni singolo “ticket” di importo pari o superiore a 500 euro.

Ma non solo, distributori ed esercenti VLT sono tenuti ad inviare al concessionario i dati relativi al cliente e all’operazione, entro 10 giorni dall’effettuazione della giocata.

Per quanto riguarda i gestori di case da gioco (casinò) e di scommesse in agenzia, questi sono altresì tenuti ad identificare e verificare i clienti che richiedono o effettuano, presso il medesimo operatore, una o più operazioni di gioco, per un importo complessivo pari o superiore a 2.000 euro.

Rimane, inoltre, il generale obbligo di procedere all’adeguata verifica della clientela “in tutti i casi in cui vi sia anche solo il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Non da ultimo, “diventa effettivo l’obbligo dei concessionari della verifica del possesso e del controllo dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, laddove le convenzioni di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate”.

Inasprimento del regime sanzionatorio e relativi dubbi interpretativi

Per concludere, alcune brevi considerazioni sui nuovi profili sanzionatori introdotti dalla novella, nonché sulla relativa problematicità interpretativa di alcune formulazioni introdotte (ad es.: il generico concetto di ‘violazioni gravi’).

Come accennato in apertura, l’articolo 5 del nuovo decreto – ridisegnando interamente il Titolo V del Decreto Legislativo n. 231/2007 – ne ha sostituito l’art. 64 che, nello specifico, regolava la ‘inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco’. La principale criticità di questa nuova norma è contenuta nel quarto comma, laddove è previsto che “nei casi di violazioni graviripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittaliIn tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata”. Emerge in maniera evidente come la ‘solidarietà’ del concessionario sia legata alla ‘gravità’ della violazione posta in essere dai distributori e/o esercenti contrattualizzati. Tuttavia, se i concetti di ‘ripetizione’, ‘sistematicità’ e ‘pluralità’ della violazione sono di facile interpretazione, lo stesso non può dirsi per la ‘gravità’. Pertanto, per ovviare a tale gap interpretativo, non resterebbe che percorre la via analogica facendo riferimento alla comune definizione di gravità contenuta negli articoli 56, 57 e 58 – che riguardano rispettivamente le sanzioni amministrative in tema di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione e di conservazione dei dati raccolti, nonché l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – laddove, con una formulazione che lascia comunque una certa discrezionalità, si precisa che “la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato”.

Il nostro team è a disposizione per approfondimento e confronto sul tema.