Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Riordino giochi: i punti dell’intesa raggiunta in Conferenza Unificata, scenari e prossimi passi per gli operatori

Lo scorso 7 settembre i rappresentanti del Governo Italiano e degli Enti Locali hanno concluso i lavori della Conferenza Unificata – avviata dall’art. 1, comma 936 L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) – approvando all’unanimità la proposta di riordino dell’offerta di gioco pubblico.

Tale accordo prevede una sostanziale modifica delle modalità attraverso le quali l’offerta di gioco legale si articolerà sul territorio nazionale nei prossimi anni, con un impatto immediato sia sugli attuali operatori, sia su quelli interessati a partecipare ai prossimi bandi previsti per l’aggiudicazione delle licenze per la distribuzione in rete fisica delle scommesse sportive e del bingo.

 

I punti dell’intesa

Di seguito la sintesi dei principali punti dell’accordo che ora dovrà essere recepito dal Ministero dell’Economia e Finanze con un Decreto Direttoriale da emanarsi entro il prossimo 31 ottobre, sentite le commissioni parlamentari competenti.

 

  1. Riduzione del numero di AWP, dei volumi di gioco e dei punti vendita.

Viene confermata la riduzione graduale del numero di AWP che passeranno dalle 407.066 unità in esercizio alla data del 31.12.2016 ad un massimo di 265.000 unità entro la data del 30.04.2018.

Le AWP saranno quindi sostituite per rottamazione entro il 31.12.2019 con AWP di nuova generazione (c.d. AWP da remotoo AWPR).

Le AWPR sostituiranno progressivamente le AWP dal 1.01.2018 nella misura del 50% annuo per gli esercizi che ospitano più di 2 AWP mentre gli esercizi che ospitano 1 o 2 AWP dovranno rottamarle entro il 31.12.2019.

A livello globale, i punti di vendita che offrono gioco al pubblico passeranno dagli attuali 98.600 a circa 55.000 così suddivisi:

(i) 10.000 agenzie o negozi con attività prevalente la vendita di prodotti di gioco pubblico;

(ii) 5.000 corner ossia punti vendita in cui la commercializzazione dei giochi è accessoria;

(iii) 3.000 sale VLT e Bingo

(iv) 30/35.000 esercizi che dovranno ottenere una certificazione di legge di cui ci occuperemo al successivo punto 3).

 

  1. Il sistema di regole territoriali sulla distribuzione dei punti di gioco

Regioni ed Enti Locali adotteranno provvedimenti i cui criteri garantiranno una equilibrata distribuzione del territorio per evitare aree “gioco-free”, tenendo anche conto della ubicazione e degli investimenti già esistenti relativi agli attuali punti di vendita con attività di gioco prevalente.

È riconosciuta agli Enti Locali la facoltà di stabilire, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana alle attività di gioco in una prospettiva che dovrà essere quanto più possibile omogenea sul territorio nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio di ADM.

Inoltre, continueranno ad esplicare la loro efficacia le disposizioni, già previste in ogni Regione o Provincia Autonoma, che prevedono una tutela maggiore. Non ultimo, Regioni e Provincie Autonome potranno comunque introdurre nuove e maggiori tutele per la loro popolazione.

 

  1. Innalzamento del livello qualitativo degli esercizi e loro certificazione

Terminato il periodo transitorio di 3 anni, tutti i punti di gioco dovranno essere muniti di una certificazione ai fini dell’ubicazione delle AWPR.

La certificazione risponderà a criteri che dovranno essere condivisi in sede di Conferenza Unificata, quali, tra i più rilevanti, l’accesso selettivo dei clienti, la loro completa identificazione, la carta dell’esercente che permetterà il funzionamento delle AWPR, la videosorveglianza interna, la tracciabilità completa delle giocate e vincite e il collegamento diretto con ADM e polizia.

 

  1. Innalzamento del sistema di controllo e azioni preventive di contrasto al gioco d’azzardo patologico

Nell’ambito dell’intesa, le parti hanno condiviso un inasprimento dei controlli e delle sanzioni amministrative e l’attribuzione di specifici poteri sanzionatori in capo alle polizie locali e dei relativi proventi ai comuni.

La conferenza chiede all’AGCOM di mettere a punto opportune regole finalizzate a tutelare la pubblica fede e la salute dei cittadini.

Tra i punti significativi dell’intesa, va evidenziato che le AWPR dovranno prevedere dal punto di vista tecnologico che la giocata dell’utente venga effettuata attraverso la Carta Nazionale dei servizi, la carta dell’esercente e la tessera sanitaria.

Gli adeguamenti tecnologici sulle AWPR oltre a dover mantenere l’impossibilità di utilizzare banconote o monete elettroniche dovranno altresì prevedere strumenti di autolimitazione del giocatore, messaggi automatici della durata del gioco, l’abbassamento degli importi minimi della giocata e strumenti di controllo dei giocatori più esposti al rischio del gioco patologico.

 

  1. Nuovi interventi normativi e modernizzazione del settore dei giochi

Il completamento dell’intervento normativo e la modernizzazione del settore passerà attraverso il passaggio del sistema di tassazione del margine, compatibilmente con un livello massimo di tassazione prestabilito.

 

  1. Monitoraggio dell’applicazione della riforma

I Comuni potranno gratuitamente accedere ai dati relativi all’andamento del volume di gioco e sulla distribuzione territoriale. Il monitoraggio sarà affidato ad ADM, mentre il MEF riferirà periodicamente sui risultati alla Conferenza Unificata.

 

I prossimi passi

Come si diceva, i punti dell’intesa dovranno essere recepiti entro il prossimo 31 ottobre da un decreto del Ministero dell’Economia e Finanze. La bozza di decreto dovrà essere esaminato dalle commissioni parlamentari competenti. È prassi costituzionale che la Conferenza Unificata si esprima sulla bozza di decreto di recepimento dell’intesa prima della sua pubblicazione.

È altamente probabile che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli pubblicherà gli attesi bandi di gara per l’assegnazione delle licenze per la raccolta in rete fisica delle scommesse sportive(tramite agenzie e corner) e per le sale bingo.

Negli ultimi anni, la pubblicazione di tali bandi era stata infatti rimandata nell’attesa che fosse definita una regolamentazione organica dell’offerta di gioco sul territorio.

 

Lo scenario per gli operatori

Con riserva di valutare ed approfondire i contenuti delle disposizioni contenute nel decreto del MEF, possiamo sin da ora affermare che l’intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata presenta diversi aspetti critici per gli operatori del settore.

In merito al punto dell’intesa che dispone la programmata riduzione del numero di AWP fino alla totale rottamazione con le AWPR, persistono le forti criticità già evidenziate in occasione dell’emanazione del decreto del MEF attuativo della c.d. Manovrina. Si aggiunga, inoltre, che ad oggi dal punto di vista regolamentare si conosce solo la data ultima entro cui dovranno essere rottamate le AWP, ma non è dato conoscere le caratteristiche tecniche delle AWPR, in particolare se avranno caratteristiche similari alle attuali AWP o se invece si tratterà di una versione ‘light’ delle attuali VLT.

Altro elemento ancora ignoto riguarda il regime autorizzatorio relativo all’installazione delle AWPR. In particolare, ad oggi non si conosce se verrà mutuato il sistema autorizzatorio delle AWP (con NOE intestato al concessionario ma riferibile ad un apparato di proprietà di un gestore), se il diritto di installazione sarà a pagamento (una tantum o a utilizzo) e chi sarà il soggetto obbligato (concessionario o gestore).

Analoghe perplessità sorgono rispetto al tema della riduzione dei punti vendita. L’intesa prevede una moratoria di tre anni che porterà di fatto ad un dimezzamento degli esercizi che offrono gioco al pubblico (da 98.600 a 53.000). In questo contesto, gli operatori interessati a partecipare ai bandi di gara si troveranno davanti ad una normativa locale che non è stata abrogata e che anzi conserva in alcuni casi la sua portata fortemente limitativa.

Nel dettaglio, nonostante gli enti locali si siano impegnati a rivedere i piani urbanistici e i regolamenti già adottati, con il dichiarato obiettivo di consentire una equilibrata distribuzione dell’offerta di gioco nel territorio, evitando così l’assenza o la concentrazione dei punti, va evidenziato che – come si è visto – l’intesa si è raggiunta solo con l’approvazione di un emendamento che ha salvato l’efficacia delle disposizioni specifiche adottate dalle Regioni e dalle Provincie Autonome che restano, quindi, ancora in vigore. Ma non solo. Le stesse disposizioni potranno essere ulteriormente inasprite ai fini del contrasto delle patologie derivanti dal gioco d’azzardo.

Per fare un esempio concreto, l’attuale legge regionale pugliese di “contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico (GAP)” vieta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti ‘sensibili’. Il novero di tali luoghi, unito alla ridotta distanza, comporta di fatto il divieto di apertura di nuovi punti di gioco e il trasferimento di quelli già esistenti.

La norma regionale manterrà la sua vigenza anche se è stata approvata l’intesa ed è facile intuire come un concessionario che si sia aggiudicato una licenza per una agenzia di scommesse in questa regione incontrerà notevoli difficoltà per individuare una ubicazione rispettosa del distanziometro.

Non è infatti casuale che l’intesa contiene un principio di salvaguardia degli investimenti già effettuati dagli operatori, ma tace sui prossimi bandi di gara e sui relativi investimenti che saranno sopportati dagli operatori per il rinnovo delle licenze.

Le stesse considerazioni valgono per le disposizioni adottate a ‘macchia di leopardo’ dagli Enti Locali sugli orari di funzionamento degli apparecchi e l’apertura e chiusura dei punti di gioco.

Nonostante l’intesa abbia previsto la facoltà per gli Enti Locali di stabilire delle fasce orarie per l’interruzione della raccolta del gioco (complessivamente fino a 6 ore giornaliere), auspicando il raggiungimento di un regime omogeneo a livello nazionale e regionale, non vi è alcuna certezza su quali saranno, nel concreto, le fasce orarie prescelte e viene, inoltre, lasciata ad ogni Ente Locale ampia discrezionalità per introdurre regimi orari differenziati per ciascuna tipologia di gioco.

In conclusione, l’intesa contiene delle previsioni largamente insoddisfacenti per gli operatori e il suo prossimo recepimento con decreto del MEF non farà cessare la conflittualità del settore e l’incertezza per gli investimenti futuri.

Giochi online, prime anticipazioni sulla pubblicazione del bando

Giochi online, prime anticipazioni sulla pubblicazione del bando

Giochi online, prime anticipazioni sulla pubblicazione del bando

Dopo il parere negativo del Consiglio di Stato, che nello scorso dicembre aveva manifestato le proprie perplessità in merito alla formulazione dello schema di bando di gara, sembra essere in dirittura d’arrivo la pubblicazione della ‘documentazione di gara per la procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici’, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Stando infatti a quanto riportato da alcune agenzie (i.e.: agimeg.it e agipronews.it), la pubblicazione dell’atteso bando di gara potrebbe ‘vedere la luce’ tra il prossimo 18 e 25 settembre. La gara avrà ad oggetto l’assegnazione di 120 concessioniper la commercializzazione del gioco a distanza, con scadenza al 31 dicembre 2022 e base d’asta fissata a 200.000 europer ogni concessione.

Tale concessione permetterà all’assegnatario di commercializzare da remoto ogni tipo di gioco pubblico autorizzato (i.e.: ‘scommesse sportive e ippiche, concorsi a pronostici sportivi e ippici, giochi di ippica nazionale, giochi di abilità, inclusi igiochi di carte in modalità di torneo, bingo‘), attraverso un dominio .it.

Come accennato, la riformulazione dello schema di gara si è resa necessaria in seguito alle valutazioni svolte in sede consultiva dal Consiglio di Stato, che aveva ritenuto non conforme alla natura ‘competitiva’ della procedura di gara le regole previste per la verifica dei requisiti e l’assegnazione della concessione.

Pertanto, stando alle anticipazioni trapelate dai media, risolto tale impasse, la versione definitiva del bando sarà pronta per la pubblicazione.

Riduzione newslots (AWP): pubblicato decreto MEF con i criteri per la riduzione dei NOE

Riduzione newslots (AWP): pubblicato decreto MEF con i criteri per la riduzione dei NOE

Riduzione newslots (AWP): pubblicato decreto MEF con i criteri per la riduzione dei NOE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2017, il decreto del Ministero dell’Economia che determina i criteri per realizzazione della riduzione dei nulla osta (“NOE”) degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6 lett. a) del TULPS (“AWP”).

Come è noto, l’art. 6bis della Legge 21.06.2017 n. 96 – approvata dal parlamento ed avente ad oggetto la conversione del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50 (“Disposizioni in materia finanziaria, iniziative  favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) più comunemente nota come la “Manovrina” – ha anticipato i termini per la riduzione del numero di NOE già annunciata nella Legge di Stabilità 2016, prevedendo che gli stessi non potranno essere superiori a 345.000 unità alla data del 31.12.2017 e a 265.000 unità al 30.04.2018.

Il decreto stabilisce quindi che la prima tranche di riduzione, rispetto alla fotografia dei NOE esistenti alla data del 31.12.2016, pari al 15%, dovrà essere effettuata entro il 31.12.2017, mentre la seconda tranche, pari al 34,9%, verrà conseguita entro il 30.04.2018.

Il decreto chiarisce che la verifica del numero effettivo di NOE sarà effettuata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei termini suindicati (i.e. 31.12.2017 e 30.04.2018) e, qualora l’amministrazione riscontri per un singolo concessionario un numero di NOE superiore al numero massimo determinato dalla riduzione, avvierà d’ufficio, entro i successivi venti giorni, il procedimento amministrativo di revoca d’ufficio dei NOE eccedenti.

I NOE eccedenti oggetto della revoca saranno quindi individuati attraverso le seguenti tre fasi:
(i) l’analisi della distribuzione territoriale dei NOE riferibili al concessionario;
(ii) l’attribuzione dell’eccedenza a ciascun regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale;
(iii) l’individuazione dei NOE eccedenti nell’ambito di ciascuna regione in cui sono ubicati in funzione della minore raccolta giornaliera registrata nei dodici mesi precedenti.

Pertanto, il concessionario dovrà bloccare le AWP nei cinque giorni lavorativi successivi dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, avviando le procedure amministrative per la dismissione ‘forzata’ dei relativi NOE, pena l’irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 10.000,00 per ogni AWP.

 

Un esempio pratico

Proviamo adesso a fare un esempio concreto, al fine di comprendere come verrà realizzata – a livello operativo – la riduzione prevista dalla legge.

Assumiamo che, alla data del 31.12.2016, un concessionario X risulti intestatario di 10.000 NOE (indipendentemente dall’ubicazione in magazzino o in esercizio), pertanto, alla data del 31.12.2017 e del 30.04.2018, i NOE da ridurre saranno rispettivamente 1.500 e 1.990.

Assumiamo inoltre che, nel frattempo, alla prima scadenza (31.12.2017) il concessionario X risulti effettivamente intestatario di un numero complessivo di 9.000 NOE, con un eccedenza di 500 unità rispetto al numero massimo a seguito della prima riduzione di 8.500 (10.000 – 1.500), ADM avvierà quindi il procedimento di revoca dei 500 NOE eccedenti.

Riprendendo i due assunti precedenti, ADM rileverà una distribuzione geografica dei NOE che per comodità stabiliamo in 450 NOE per regione (9.000 / 20 regioni).

Conseguentemente, la percentuale di NOE da ridurre sarà pari al 5,5% dei NOE ubicati in ogni singola regione ossia 24,75, che arrotonderemo a 25.

I 25 NOE che saranno revocati per ogni regione saranno quelli che nell’ambito regionale avranno registrato – rispetto al concessionario in questione – la raccolta media giornaliera più bassa nei dodici mesi precedenti calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento.

 

Considerazioni finali

Qualche considerazione finale sulle novità introdotte dalla Manovrina e dal successivo decreto.
I sostenitori della riduzione del numero di AWP osservano che queste norme si sono limitate ad anticipare di un anno la riduzione già prevista dalla legge di Stabilità 2016. A rigor di logica, va però considerato che non è stato analogamente anticipato il termine per l’omologazione delle c.d. AWP da remoto (apparecchi di nuova generazione che dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica e sicurezza dei sistemi dovevano sostituire le attuali AWP). Il settore si trova quindi costretto a rinunziare – con un anno di anticipo – ai propri investimenti, senza poter conoscere in maniera compiuta lo scenario prossimo futuro legato alle AWP da remoto.

Nel merito poi, siamo di fronte ad un complesso di norme dal carattere ablatorio per gli operatori – in particolare per i gestori e i concessionari – censurabile sotto il punto di vista della normativa comunitaria. Infatti, la CEDU ha già avuto modo di pronunziarsi su temi analoghi nel recente passato, accogliendo le doglianze di operatori comunitari che, a causa di normative nazionali sopravvenute, si erano trovati menomati di asset, nonché privati degli investimenti attesi.

D’altra parte, il sacrificio imposto agli operatori non trova allo stato alcuna adeguata misura di bilanciamento dei propri interessi, atteso che la programmata (e anticipata) riduzione dei NOE non farà certo cessare gli effetti delle misure ‘antislot’adottate dagli enti locali (Regioni e Comuni). Misure che, com’è noto, negli ultimi anni hanno, da un lato, compresso le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi e, dall’altro, introdotto i c.d. ‘distanziometri’, ossia i divieti di installazione degli apparecchi da luoghi definiti come sensibili, provocando una sostanziale espulsione del gioco lecito dai relativi territori.

Tuttavia, alla data odierna, la Conferenza Unificata Governo – Enti locali non è ancora riuscita a formalizzare un accordo politico sulla distribuzione dell’offerta di gioco pubblico, con l’obiettivo di calmierare gli effetti dirompenti delle normative locali, garantendo così il passaggio dalle AWP tradizionali alle AWP da remoto, oltre allo sblocco dei bandi di gara ancora in attesa di pubblicazione (su tutti, quelli per l’assegnazione delle licenze per le scommesse tramite agenzie e delle licenze per le sale bingo).

È prevedibile che, se i lavori della Conferenza Unificata non troveranno conclusione entro l’anno, inizierà un periodo di forte conflittualità, con il probabile avvio di importanti contenziosi tra gli operatori, da una parte, e ADM e il Governo, dall’altra, il cui esito, al momento impronosticabile, non potrà che contribuire ad accentuare l’endemica incertezza che ormai affligge il settore.

Nuovo decreto antiriciclaggio: prime indicazioni operative da ADM-AAMS

Nuovo decreto antiriciclaggio: prime indicazioni operative da ADM-AAMS

Nuovo decreto antiriciclaggio: prime indicazioni operative da ADM-AAMS

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime indicazioni agli operatori del settore giochi sul nuovo decreto antiriciclaggio. L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 90/2017 ha sostituito il Titolo IV del Decreto Legislativo n. 231/2007, dettando alcune specifiche disposizioni per i prestatori dei servizi di gioco, mentre l’articolo 5, sostituendo l’articolo 64, ha introdotto un nuovo impianto sanzionatorio.

L’intervento dell’Autorità di Piazza Mastai si è reso necessario per chiarire i non pochi problemi interpretativi posti dagli operatori del settore giochi.

 

Il ruolo di governance dei Monopoli

In primo luogo, una importante novità è costituta dal ‘ruolo di governance’ attribuito all’Agenzia, la quale, pur non assumendo il ruolo di vigilanza (che permane in capo a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, come confermato dall’art. 1, co. 2 lett. c) del decreto), “riveste un importante ruolo di indirizzo e coordinamento” che prevede:

  • “ l’elaborazione di standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

  • l’emanazione, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, di linee guida ad ausilio dei concessionari, in ordine alle procedure e ai sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

  • la verifica dell’osservanza, da parte dei concessionari, degli adempimenti previsti;

  • l’adozione di ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza;

  • l’adozione di protocolli d’intesa con il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, per assicurare lo scambio di informazioni, necessario a garantire il coordinamento, l’efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco;

  • il riscontro dell’autenticità dei dati, contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l’apertura dei conti di gioco, anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al Titolo V bis del D. Lgs. 141/2010, come integrato dal D.Lgs. 64/2011”.

L’ambito applicativo

In secondo luogo, i Monopoli chiariscono l’ambito applicativo della nuova disciplina che comprende:

  • gioco online;

  • apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.;

  • bingo;

  • tutte le tipologie di scommesse, ivi incluse quelle su eventi simulati, con esclusione di quelle rientranti nella citata tipologia di concorsi pronostici.

Restano, pertanto, esclusi:

  • lotterie nazionali, sia ad estrazione istantanea che differita;

  • giochi numerici a totalizzatore;

  • giochi numerici a quota fissa;

  • concorsi pronostici su base sportiva ed ippica (Totocalcio, Il 9, Totogol, tutte le tipologie di Big, V7)”;

Entrata in vigore

Quanto alla data di entrata in vigore, ADM-AAMS ha precisato che le disposizioni del decreto sono in vigore dal 4 luglio scorso, con la sola eccezione dell’articolo 9, comma 4, che prevede l’ulteriore termine di 12 mesi (i.e.: 4 luglio 2018) per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV.

Nuovi obblighi immediatamente applicabili per gli operatori VLT

Risultano, pertanto, immediatamente applicabili tutte le disposizioni che obbligano concessionari, distributori ed esercenti della filiera VLT a:

(i) verificare l’identità dei clienti;

(ii) conservare i dati di ogni singolo “ticket” di importo pari o superiore a 500 euro.

Ma non solo, distributori ed esercenti VLT sono tenuti ad inviare al concessionario i dati relativi al cliente e all’operazione, entro 10 giorni dall’effettuazione della giocata.

Per quanto riguarda i gestori di case da gioco (casinò) e di scommesse in agenzia, questi sono altresì tenuti ad identificare e verificare i clienti che richiedono o effettuano, presso il medesimo operatore, una o più operazioni di gioco, per un importo complessivo pari o superiore a 2.000 euro.

Rimane, inoltre, il generale obbligo di procedere all’adeguata verifica della clientela “in tutti i casi in cui vi sia anche solo il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.

Non da ultimo, “diventa effettivo l’obbligo dei concessionari della verifica del possesso e del controllo dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, laddove le convenzioni di concessione prevedano tali adempimenti e i meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, a fronte del venir meno dei requisiti medesimi, ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate”.

Inasprimento del regime sanzionatorio e relativi dubbi interpretativi

Per concludere, alcune brevi considerazioni sui nuovi profili sanzionatori introdotti dalla novella, nonché sulla relativa problematicità interpretativa di alcune formulazioni introdotte (ad es.: il generico concetto di ‘violazioni gravi’).

Come accennato in apertura, l’articolo 5 del nuovo decreto – ridisegnando interamente il Titolo V del Decreto Legislativo n. 231/2007 – ne ha sostituito l’art. 64 che, nello specifico, regolava la ‘inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco’. La principale criticità di questa nuova norma è contenuta nel quarto comma, laddove è previsto che “nei casi di violazioni graviripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittaliIn tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata”. Emerge in maniera evidente come la ‘solidarietà’ del concessionario sia legata alla ‘gravità’ della violazione posta in essere dai distributori e/o esercenti contrattualizzati. Tuttavia, se i concetti di ‘ripetizione’, ‘sistematicità’ e ‘pluralità’ della violazione sono di facile interpretazione, lo stesso non può dirsi per la ‘gravità’. Pertanto, per ovviare a tale gap interpretativo, non resterebbe che percorre la via analogica facendo riferimento alla comune definizione di gravità contenuta negli articoli 56, 57 e 58 – che riguardano rispettivamente le sanzioni amministrative in tema di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione e di conservazione dei dati raccolti, nonché l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette – laddove, con una formulazione che lascia comunque una certa discrezionalità, si precisa che “la gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

a) dell’intensità e del grado dell’elemento soggettivo, anche avuto riguardo all’ascrivibilità in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all’incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;

b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a);

c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell’operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;

d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all’operatività del soggetto obbligato”.

Il nostro team è a disposizione per approfondimento e confronto sul tema.

Le prescrizioni del nuovo regolamento di Roma Capitale su sale giochi e sale slot

Le prescrizioni del nuovo regolamento di Roma Capitale su sale giochi e sale slot

Le prescrizioni del nuovo regolamento di Roma Capitale su sale giochi e sale slot

È stato pubblicato nell’albo pretorio online del Comune di Roma, dal 14 al 30 giugno, il regolamento (download qui) approvato dall’Assemblea di Roma Capitale il 9 giugno 2017 su sale slot e giochi leciti.

In sintesi le misure previste dal regolamento:

  1. I limiti distanziometrici si applicano solo per i nuovi esercizi. Per quelli già esistenti alla data di pubblicazione del regolamento provvederà la Giunta o il Consiglio con ulteriore provvedimento da emanarsi entro 120 gg.

  2. I locali delle sale da gioco con installazione di VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro, devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili di seguito indicati di almeno 350 metri all’interno del perimetro dell’anello ferroviario di cui alla zona 2 del PGTU e di almeno 500 metri al di fuori di esso:

a) istituti scolastici di qualsiasi grado;

b) luoghi di culto;

c) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;

d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;

e) centri anziani.

  1. Gli apparecchi e congegni da gioco, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all’interno istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, attrezzature balneari e spiagge, giardini, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l’impiego.

  2. L’esercizio delle attività di gioco sono comunque vietate:

a) negli immobili di proprietà di Roma Capitale e delle società da essa controllate o partecipate; b) in immobili vincolati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;

c) nei chioschi su suolo pubblico;

d) nei tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 localizzati all’interno del Municipio Roma I (così come delimitati dalla deliberazione consiliare n. 36/2006, modificata con deliberazione consiliare n. 86/2009). Per i tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 si allegano le delibere richiamate.

  1. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sale da biliardo o sale giochi che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro.

  2. Le altre prescrizioni relative alle limitazioni della pubblicità, dell’attività di somministrazione e gli adempimenti relativi agli avvisi da fornire ai clienti ed alle sostituzioni e variazioni del numero degli apparecchi invece si applicano immediatamente.

  3. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco è infatti subordinata alla presentazione di comunicazione al SUAP competente per territorio.

  4. La sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco nell’ambito della stessa tipologia è subordinata alla presentazione al SUAP competente di apposita comunicazione, autocertificando il possesso del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la matricola identificativa dell’apparecchio medesimo

  5. La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, sarà stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

  6. Il Sindaco determinerà infatti gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchiindividuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l’obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica. L’iniziativa quindi passa al sindaco che dovrà emanare a breve una ordinanza avente ad oggetto gli orari delle sale e degli apparecchi ed in cui sarà sicuramente prevista anche l’interruzione del gioco degli apparecchi come già fatto da altri sindaci.

È probabile che gli operatori del settore attenderanno la pubblicazione dell’ordinanza sindacale per poi promuovere i ricorsi al Tar del Lazio per l’annullamento di entrambi gli atti amministrativi lesivi dei propri interessi.