CGE, ieri la discussione sulla regolarità della gara riguardante la concessione del lotto

da | Giu 7, 2018 | Giurisprudenza, Pubblicazioni | 0 commenti

Nelle scorse ore è stata discussa la causa promossa da Stanleybet, che mette in questione la legittimità della gara indetta da ADM per la concessione del gioco del Lotto.

È arrivato il momento della discussione presso la Corte di Giustizia Europea della causa proposta da Stanleybet International Betting LTD e Stanleybet Malta LTD che contesta la regolarità della gara svolta in Italia per la concessione del gioco del Lotto sulla base di quanto prescritto dall’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015.

In particolare, secondo le società appellanti, è discriminatorio “indire la gara secondo il modello monoproviding esclusivo, che di fatto esclude dalla procedura selettiva le società medesime […]”. Le società ricorrenti “contestano radicalmente la scelta del modello monoproviding che, unitamente alle clausole immediatamente escludenti previste dalla lex specialis, rende impossibile presentare la domanda di partecipazione”. La disciplina posta dall’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti applicativi, contrasta inoltre “con il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi, riconosciuti e garantiti dagli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del TFUE […]. Si deve peraltro aggiungere che la previsione di un modello monoproviding riserva “al concessionario del servizio del gioco del Lotto una condizione più favorevole rispetto a quella dei soggetti attivi in altri settori caratterizzati da un modello multiproviding […]”.

A detta di Stanleybet, inoltre, il c.d. monoproviding contrasterebbe con “i principi costituzionali della libertà di iniziativaeconomica, di cui all’art. 41 Cost., e di concorrenza, di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost., perché la contesa per la concessione è stata sottratta al libero mercato, in modo da agevolare il concessionario uscente”. Viene inoltre rilevata una presunta irragionevolezza con riguardo alla base d’asta fissata dal bando (700 milioni).

La vicenda giudiziale è iniziata con il rigetto della richiesta di annullamento promossa da Stanleybet ad opera del TAR del Lazio (21.04.2016), che in tale occasione ha sostenuto una sostanziale diversità del gioco del lotto rispetto alle altre tipologie di giochi.

In particolare, il TAR ha rilevato che il gioco del lotto stesso si caratterizza sia per il soggetto che assume il  c.d. rischio d’impresa (segnatamente, lo Stato) che per le peculiari modalità di raccolta e gestione delle giocate/del gioco.  Secondo i giudici di primo grado tali differenze giustificano ampiamente la scelta legislativa del modello monoproviding per la gestione del servizio del gioco del Lotto.

Le società sopra menzionate hanno quindi deciso di proporre appello al Consiglio Di Stato, che a sua volta ha rinviato la questione alla CGE ponendo i seguenti quesiti:

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse”;

 

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto”;

 

  • Se il diritto dell’Unione – e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza – deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, cosi che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia”.

Nell’udienza in parola, dunque, le parti hanno specificato nel dettaglio le proprie posizioni. La sentenza, tuttavia, non è prevista prima della fine dell’anno.