Il punto sulle misure introdotte dalla ‘Manovrina’ nel settore giochi
In data 26.06.2017, è stato pubblicato il testo della Legge 21.06.2017 n. 96 approvata dal Parlamento ed avente ad oggetto la conversione del Decreto Legge 24.04.2017 n. 50 (“Disposizioni in materia finanziaria, iniziative favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”) più comunemente nota come la ‘Manovrina’.
Sono state definitivamente confermate le misure fiscali previste nel precedente decreto-legge ‘Manovrina’ ed in particolare l’aumento delle imposte sul gioco nella misura di seguito indicata:
1) la misura del prelievo erariale unico sulle AWP passa al 19% (dal 17,5%), con effetto dalla data di pubblicazione del decreto-legge (ossia dal 24 aprile 2017);
2) la misura del prelievo erariale unico sulle VLT passa al 6% (dal 5,5%), con effetto dalla data di pubblicazione del decreto-legge (ossia dal 24 aprile 2017);
3) la cosiddetta ‘tassa sulla fortuna’ sulle vincite superiori ai 500 euro realizzate tramite VLT passa al 12% (raddoppiataquindi rispetto al precedente 6%), con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
Ulteriori interventi sui giochi sono previsti dall’art. 6, ovvero:
4) la ritenuta sulle vincite del lotto passa all’8% (dal 6% ), con decorrenza dal 1° ottobre 2017;
5) la cosiddetta ‘tassa sulla fortuna’ sulle vincite superiori ai 500 euro realizzate, anche se a distanza, tramite Win for life, Win for Life Gold, SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea (es.: Gratta e Vinci, Superstar, passa al 12% (anche in questo caso, raddoppiata quindi rispetto al precedente 6%), con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
Riduzione del numero di apparecchi
In sede di conversione, il Parlamento ha approvato altresì un emendamento che ha introdotto un ulteriore articolo al testo originario del decreto-legge ‘Manovrina’. Infatti, all’art. 6 è stato aggiunto l’art. 6bis che ha riformulato, in termini peggiorativi, la riduzione del numero di apparecchi di cui 110, comma 6, lettera a) del TULPS (le c.d. AWP) già prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (nel dettaglio, articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Ed infatti, la Legge di Stabilità 2016 aveva già previsto, a partire dal 1° gennaio 2017, una riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario.
La riduzione delle AWP – così come stabilita ora dall’art. 6 bis della L. 96/2017 – sarà quindi realizzata in due tappeattraverso una corrispondente riduzione dei nulla osta di messa in esercizio (c.d. ‘NOE’):
alla data del 31 dicembre 2017, il numero complessivo dei NOE non potrà essere superiore a 345.000;
alla data del 30 aprile 2018, il numero complessivo dei NOE non potrà essere superiore a 265.000;
La norma prevede che i concessionari procederanno entro la prima data alla riduzione di almeno il 15% del numero di NOE attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 (i.e.: AWP operative in esercizio) ed alla riduzione ulteriore entro la seconda data in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.
Dal testo della norma, sembrerebbe che nel calcolo della prima riduzione andranno incluse solo le AWP ‘operative in esercizio’, mentre nel calcolo della seconda riduzione potranno essere incluse anche le AWP ubicate in magazzino.
Eccesso di NOE e sanzioni previste
Tuttavia, se il numero complessivo dei NOE dovesse risultare superiore a quello indicato, ADM procederà d’ufficio alla revoca dei NOE eccedenti, riferibili a ciascun concessionario, secondo i criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale, nonché sulla base della redditività degli apparecchi registrata in ciascuna regione nei dodici mesi precedenti.
Maggiori dettagli sulle modalità operative seguite da ADM nell’applicazione dei criteri di legge saranno contenute nel decreto MEF di prossima pubblicazione (entro 31 luglio p.v.).
I concessionari, entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della relativa comunicazione da parte di ADM, dovranno bloccare gli apparecchi i cui NOE siano stati revocati, avviando quindi le procedure di dismissione degli apparecchi stessi. La violazione di tale obbligo sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000,00 euro per ciascun apparecchio.
In conclusione, pur trattandosi di una misura ampiamente preannunciata dal Governo, attraverso il Sottosegretario MEF con Delega ai Giochi On. Pier Paolo Baretta, è bene rilevare come nelle intenzioni del legislatore del 2015 tale misura sarebbe dovuta essere accompagnata da una complessiva riforma dell’offerta di gioco che la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali avrebbe dovuto emanare entro il 30.04.2016 e che, tuttavia, da troppo tempo non trova una soluzione condivisa a causa dei veti incrociati tra le varie forze politiche, nonché tra gli enti locali e il governo centrale.