Chiarimenti sulla trattazione dei nulla osta per Newslot
Il 12 aprile u.s., l’Agenzia delle Dogane e Monopoli (“ADM”) ha trasmesso ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi con vincita in denaro la nota n. 36179 avente ad oggetto la nuova procedura di rilascio dei nulla osta per la messa in esercizio (“NOE”) sostitutivi.
Come è noto a tutti, la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 922 L. 28.12.2015 n. 208, “LDS 2016”) ha introdotto alcune sostanziali novità nel settore degli apparecchi tra cui la preclusione da parte di ADM del rilascio a partire dal 1° gennaio 2016 nulla osta per la messa in esercizio (“NOE”) che non siano sostitutivi di quelli già in esercizio e la riduzione al 70% della percentuale minima di vincite (“Payout”) per gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 lett. A) del RD 18.06.1931 c.d. TULPS (“AWP”).
Nei mesi scorsi ADM aveva già pubblicato le circolari del 18.01.2016 e 2.02.2016 dal carattere straordinario che, con l’obiettivo di agevolare il rinnovo delle schede da gioco delle AWP con il Payout pari al 70%, riducevano i tempi per il rilascio dei NOE relativi alle AWP da parte degli Uffici Regionali ADM.
Ma proviamo a sintetizzare in modo chiaro per tutti gli operatori i contenuti della nota 36179 anche alla luce dei chiarimenti forniti ad ADM al sottoscritto che ritengo opportuno condividere con i lettori di Jamma.
La nuova procedura di rilascio dei NOE entra in vigore il 30 aprile 2016 anche se rimane valida la precedente procedura straordinaria fino allo smaltimento delle pratiche residue.
In forza di quanto stabilito dalla LDS 2016, ADM ha effettuato il censimento delle AWP dotate di NOE alla data del 31.12.2015. Il numero di unità è pari a 418.210 che rappresenta quindi il tetto massimo di NOE sostitutivi richiedibili fino al 31.12.2016. A partire da tale data ADM comunica che potrà essere prevista una riduzione graduale del parco fino a giungere il tetto stabilito dalla LDS 2016 (che parla di un numero NON INFERIORE al 30% del numero dei NOE attivi alla data del 31 luglio 2015).
Per effetto della nuova procedura, gli Uffici Regionali ADM gestiranno le richieste del concessionario di emissione NOE in ordine cronologico ma non è più richiesta la
- contestualità tra la richiesta di cessazione di efficacia del NOE e la richiesta di nuovo NOE e
- identità nel NOE vecchio e nel NOE sostitutivo delle figure del concessionario e del gestore.
Per fare un esempio pratico: se il concessionario chiede la cessazione del NOE dell’AWP del gestore X potrà richiedere contestualmente l’emissione di un nuovo NOE dell’AWP dello stesso gestore X o del gestore Y.
Nelle ipotesi di cessazione per qualunque ragione di efficacia di un NOE, il concessionario ha termine di 30 gg dalla data di presentazione della pratica amministrativa e comunque entro 40 gg dalla data “evento” (i.e. il furto, il sequestro, la confisca ecc.) per chiedere il NOE sostitutivo.
Per tornare all’esempio precedente, il concessionario ha tempo per chiedere l’emissione del nuovo NOE dell’AWP del gestore Y non subito ma entro 30 giorni dalla data di presentazione della pratica di cessazione del NOE dell’AWP del gestore X o comunque entro 40 giorni dalla data evento.
Il concessionario conserverà il diritto di chiedere il NOE sostitutivo solo una volta consegnata l’intera documentazione prevista dalla procedura (smart card + titoli autorizzatori) al fine della conclusione del procedimento pena la perdita del diritto stesso. In mancanza, sarà precluso il successivo rilascio di NOE sostitutivi in favore del concessionario che ne fa richiesta fino alla completa regolarizzazione della procedura amministrativa e trascorso il termine il diritto si riterrà perduto definitivamente.
Sempre seguendo il precedente esempio: se il gestore X non consegna tutta la documentazione amministrazione per cessare il NOE dell’AWP il concessionario non potrà chiedere l’emissione del NOE dell’AWP dello stesso gestore X o del gestore Y.
Una volta maturato, il diritto di richiedere il NOE sostitutivo può essere esercitato subito dal concessionario o, in alternativa, va ad incrementare il monte diritti del concessionario (che chiameremo “basket”) da cui il concessionario stesso potrà attingere nei termini suindicati.
Alla data del 30 aprile, ogni concessionario avrà già maturato un numero di diritti pari alle pratiche di dismissione presentate tra il 1 gennaio e il 28 aprile e prive di contestuale richiesta di NOE sostitutivo.
Quindi riportandoci all’esempio: se prima della data di pubblicazione della nota il concessionario aveva perfezionato la procedura di cessazione del NOE dell’AWP del Gestore A anche se non ha esercitato il diritto nei 30 gg conserva entro il 30 maggio p.v. il diritto al rilascio del NOE dell’AWP del gestore Y.
Vanno invece ad incrementare un basket comune da cui possono attingere tutti i concessionari i diritti di richiesta di NOE sostitutivi non esercitati nei termini suindicati oppure i NOE che ricadono nelle ipotesi di pratiche amministrative non perfezionate o decaduti o revocati.
Se infatti il gestore X ha fatto trascorrere più di 90 gg dalla data di rilascio del NOE senza collocarlo in esercizio e il NOE è decaduto, il concessionario non ha diritto al rilascio del NOE in favore del gestore Y.
A questo proposito, si segnala che il basket comune sarà già alimentato dai NOE revocati o decaduti alla data del 31 marzo relativamente alla AWP che con NOE rilasciato a dicembre 2015 non hanno mai trasmesso una lettura da esercizio tra il 1 gennaio 2016 e il 31 marzo 2016.
I concessionari potranno attingere al basket comune settimanalmente e nella misura massima di 1/13 del numero di diritti di opzione messi a disposizione da ADM.
Per esempio se il numero complessivo di NOE decaduti o revocati complessivamente tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2016 sono 130 ogni concessionario avrà già maturato il diritto a richiedere 10 NOE sostitutivi.
Può affermarsi che, con questa regola, ADM ha garantito la par condicio dei concessionari nella misura in cui ha dato a tutti la stessa quota di diritti non esercitati.
A dispetto delle polemiche sollevate da qualche articolo apparso sulla stampa nazionale, si ritiene che ADM abbia adottato la nuova procedura di sostituzione dei NOE nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo una rigorosa interpretazione delle procedure amministrative allo scopo di contrastare possibili comportamenti opportunistici come quello di fare incetta di NOE prima della data di entrata in vigore della LDS 2016.
Non è un caso che i basket riservati ai singoli concessionari sono stati falcidiati da ADM di migliaia di unità in quanto l’amministrazione, a partire dal 1° gennaio 2016, nelle ipotesi di NOE prossimo alla decadenza sostituito con altro NOE non ubicato in esercizio ha ritenuto di considerarli comunque soggetti a decadenza e quindi non più attribuibili al concessionario.
Per fare un esempio: se dopo il 1° gennaio 2016 un NOE era prossimo alla decadenza perché aveva maturato un numero di giorni anche non continuativi di mancata lettura in esercizio pari a 90 e il concessionario l’ha cessato con richiesta di altro NOE, se l’AWP corrispondente non ha maturato giorni di lettura in esercizio ADM ha continuato a conteggiare i giorni ai fini della decadenza senza interruzione dichiarandola al novantesimo giorno.
A tal proposito, ADM ha fornito alcuni chiarimenti relativamente a dubbi operativi sorti nell’interpretazione della nota.
Il primo in ordine al calcolo dei NOE decaduti al 31 marzo 2016 nella parte in cui la circolare recita testualmente “ricadono in tale ambito tutti gli apparecchi muniti di NOE rilasciato il 31 dicembre 2015 che sino al 31 marzo 2016 sono sempre rimasti in magazzino”.
Il secondo in ordine alla data indicata nella circolare a partire dal quale nei casi di decadenza o revoca del NOE non sarà possibile chiedere NOE sostitutivi e dalla quale decorrono 10 giorni dalla data di revoca o decadenza per completare la pratica amministrativa.
Ebbene, ADM ha comunicato che Con riferimento al primo punto, in relazione alle particolari fattispecie verificatesi nel 2016, si è individuata rispetto alle attuali modalità di decadenza, un’ulteriore casistica che prevede la decadenza del NOE di un apparecchio laddove nell’anno solare, il NOE sia ubicato in magazzino per più di 90 giorni continuativi, indipendentemente se il suo stato sia “da attivare” oppure “attivato”.
In relazione al secondo, vale la data di pubblicazione della circolare ovvero il 12.04.2016; qualora il concessionario dovesse riscontrare dei casi in cui il predetto termine è stato inteso retroattivamente, a far data dal 1° aprile, con la contestazione di sanzioni, sarà cura dell’Ufficio Regionale ADM competente provvedere alla rettifica in autotutela.
Poteva ADM spingersi verso un’apertura del mercato e nella direzione di consentire la “portabilità” dei NOE da un concessionario ad un altro senza la necessità del consenso di quest’ultimo?
Si tratta di un tema particolarmente sensibile per alcuni operatori soprattutto in considerazione del fatto che la LDS 2016, nel precludere l’emissione di nuovi NOE che non siano sostitutivi di quelli già in esercizio, ha trasformato i NOE in una risorsa scarsa che fino al 2015 tale non era con ciò eliminando un mercato primario e creandone uno secondario (il mercato dei NOE).
È difficile rispondere a questa domanda tenuto conto del difficile compito di ADM, stretta tra l’attuazione di un disposto normativo che afferma un principio di carattere generale ed il contemperamento di interessi confliggenti quali la tutela del mercato e della libera concorrenza ed il contingentamento delle AWP visto nell’ottica di una riduzione graduale del numero di apparecchi.
È la sfida che ADM ha davanti nei prossimi anni anche con riguardo al tema legato alle c.d. AWP da remoto e su cui è massima l’attenzione di tutti gli operatori.